Il contratto di lavoro a tempo parziale, chiamato comunemente anche contratto part-time, è una tipologia contrattuale che vede come sua caratteristica principale quella di avere una rimodulazione dell’orario di lavoro rispetto alle canoniche 40ore settimanali, permettendo una flessibilità del lavoro sia per esigenze personali (maggior tempo libero a disposizione per il lavoratore) che produttive (l’azienda paga meno rispetto a una unità a tempo pieno).
Il contratto a tempo parziale è a tutti gli effetti un contratto di lavoro subordinato, quindi può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. La riduzione dell’orario di lavoro è prevista secondo tre modulazioni: part-time orizzontale, in cui il dipendente effettua una rimodulazione in difetto dell’orario lavorativo tutti i giorni; part-time verticale, in cui il dipendente lavora per tutte le ore previste dal tempo pieno, ma solo in determinati giorni; part-time misto in cui convivono le due rimodulazioni precedenti.
Il contratto part-time deve essere stipulato necessariamente in forma scritta per essere valido; in caso contrario, si presume che il lavoratore sia assunto a tempo pieno. Nel contratto stesso devono essere inserite le tipologie di riduzione degli orari, riportando la durata dell’attività lavorativa e la ripartizione dell’orario entro l’arco temporale stabilito (settimana, mese o anno). Diverse leggi, inoltre, prevedono che gli orari possano variare (clausole flessibili nel part-time orizzontale, elastiche nel verticale o misto), secondo le necessità aziendali o personali. Il lavoro supplementare, è invece previsto per le ore lavorate oltre quelle previste dal contratto stipulato, e hanno comunque un loro limite massimo.
I dipendenti a tempo parziale hanno gli stessi diritti e doveri dei lavoratori a tempo pieno, quindi le regole che stabiliscono la retribuzione o i trattamenti di ferie, infortunio etc. sono le medesime. Solamente il quantum della retribuzione è stabilito percentualmente e proporzionalmente alla quantità di lavoro effettivamente svolta.
Ad esempio, se il lavoratore ha un contratto part-time al 50%, vuol dire che effettua un numero di ore lavorate pari al 50%di quelle previste dai contratti di settore, con una retribuzione proporzionale alla stessa percentuale (50% della retribuzione prevista).
Nel caso in cui il datore di lavoro decida di assumere nuove unità di personale con contratto a tempo parziale, i dipendenti già in forza a tempo pieno possono scegliere se cambiare il proprio contratto avendo precedenza rispetto a una nuova assunzione. In egual modo, un dipendente a tempo parziale avrà precedenza, e quindi potrà passare al tempo pieno, rispetto a nuove assunzioni full time.
In ogni caso, i lavoratori con patologie cronico-degenerative od oncologiche, hanno diritto su richiesta alla trasformazione dal tempo pieno al tempo parziale.
A partire dal 2016, inoltre, i lavoratori che avranno 63 anni e 7 mesi, a cui mancano al massimo 3 anni alla pensione, possono richiedere il part-time per il tempo mancante al ritiro, mantenendo invariata la loro futura pensione (sarà lo Stato a versare la contribuzione mancante).
Tieniti aggiornato con Jobtrading, se vuoi sapere tutto sulle ultime novità in ambito delle norme sul lavoro.