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Compensazione Credito Iva Infrannuale, Tutte Le Informazioni Utili

I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro hanno la possibilità di fare due scelte; possono, cioè, chiederne il rimborso secondo quanto previsto dagli articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972, oppure possono chiedere l’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale, ma ciò è possibile solo dopo la presentazione dell’istanza.

Per i contribuenti che hanno superato il limite di 5.000 euro all’anno, riguardante l’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati durante l’anno, vi è l’obbligo di utilizzare tali crediti soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale.

Invece, per i contribuenti che vogliono effettuare la compensazione del credito Iva infrannuale per importi superiori a 5.000 euro annui vi è l’obbligo di richiedere il visto di conformità (in base all’art. 35, comma 1, lett. a) oppure un’apposita sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (in base all’art. 3, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50).

Si può procedere alla richiesta della compensazione del credito Iva infrannuale soltanto utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, quindi attraverso Fiscoline o Entratel. Il modello deve essere presentato con questi strumenti telematici dal contribuente o attraverso intermediari abilitati ad Entratel entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo.

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